Lo Statuto
Art. 5 – Organi dell’Associazione
Sono organi dell’Associazione:
- l’Assemblea dei soci
- il Consiglio Direttivo
- il Presidente
- il Garante Revisore
- il Collegio dei Probiviri.
Tutte le cariche elettive sono gratuite. Ai soci compete solo il rimborso delle spese regolarmente documentate e sostenute nell’esercizio della carica.
Art. 6 – Assemblee dei Soci
L’Assemblea dei soci è convocata dal Presidente, ordinariamente, almeno una volta l’anno, entro il 30 aprile di ogni anno, per l’approvazione del bilancio preventivo e consultivo, del programma di attività svolto nell’anno precedente e per fornire le direttive programmatiche per l’anno successivo. In ogni caso l’Assemblea deve essere convocata quando ne facciano richiesta almeno 1/4 degli iscritti all’Associazione.
In tal caso entro trenta giorni dalla data di presentazione della domanda, il Consiglio Direttivo ratifica la richiesta di convocazione ed entro sessanta giorni deve convocare l’Assemblea dei soci.
La convocazione deve essere inviata almeno 20 giorni prima della data della seduta mediante posta elettronica o cartacea e verrà eventualmente pubblicata sul sito web. E’ costituita regolarmente, in prima convocazione con la partecipazione della maggioranza dei soci ed in seconda convocazione (almeno due dopo la prima convocazione) qualunque sia il numero dei presenti. All’assemblea partecipano con diritto di voto i soci in regola con i versamenti delle quote associative e che risultano iscritti da almeno 30 giorni. Inoltre l’Assemblea dei soci approva l’importo delle quote associative ed elegge il Presidente, il Consiglio Direttivo e il Garante Revisore e il Collegio dei Probiviri. Il socio che, per qualunque motivo, non potrà essere presente all’assemblea potrà farsi rappresentare per delega scritta da un altro socio. Ogni socio può rappresentare per delega al massimo due soci. Tutte le decisioni dell’assemblea ordinaria dei soci sono assunte a maggioranza semplice dei presenti.
L’Assemblea dei soci deve essere convocata, straordinariamente, dal Presidente, per deliberare in merito a
- modifiche dello statuto, eccetto la modifica della sede legale
- cessazione delle attività e scioglimento dell’Associazione;
in tal caso delibera con il voto favorevole della metà più uno dei soci.
Art. 7 – Consiglio Direttivo
Il Consiglio Direttivo è composto dal Presidente e da un numero di consiglieri da un minimo di due fino ad un massimo di dieci membri eletti dall’Assemblea dei soci tra gli stessi soci.
Il Consiglio Direttivo resta in carica tre anni dalla nomina dell’Assemblea dei soci e svolge i seguenti compiti:
- elabora i bilanci preventivo e consuntivo, le proposte e i programmi di attività da sottoporre all’Assemblea dei soci
- delibera su tutte le questioni urgenti sottoposte dal Presidente anche se di competenza dell’Assemblea dei soci; tali delibere dovranno essere convalidate previa approvazione, anche in via informatica, dalla maggioranza dei soci partecipanti al voto.
Il Consiglio Direttivo potrà compiere tutte le operazioni di ordinaria amministrazione necessarie al buon andamento economico e finanziario dell’organizzazione.
Un consigliere può essere dichiarato decaduto dall’incarico da parte del Presidente in caso di manifesta impossibilita’ a partecipare alle riunioni, in caso di esclusione da socio.
Quando vengono a mancare uno o più’ componenti, il Consiglio Direttivo provvede alla cooptazione di un numero di consiglieri pari a quelli mancanti a partire dai primi dei non eletti votati all’ultima Assemblea dei soci.
Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno due volte l’anno (entro il 30 aprile ed entro il 31 dicembre) e viene convocato con 7 giorni di preavviso, anche per posta elettronica. Le riunioni del Consiglio Direttivo sono valide se è presente la maggioranza dei suoi componenti; le deliberazioni sono approvate se ricevono il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri presenti.
Art. 8 – Presidente
Il Presidente ha la legale rappresentanza dell’Associazione. Può delegare parte delle sue competenze a membri del Consiglio Direttivo. Egli convoca l’Assemblea dei soci e il Consiglio Direttivo anche su richiesta scritta di almeno, rispettivamente, un quarto dei soci e la maggioranza dei componenti dei rispettivi organi.
Ha il compito di provvedere a tutti gli atti, comprese operazioni mobiliari ed immobiliari, necessari per lo svolgimento delle attività dell’Associazione sulla base del programma di attività e del bilancio preventivo approvati dall’Assemblea dei soci e secondo le indicazione del Consiglio Direttivo.


