Lo Statuto
Art. 9 – Garante Revisore
Il Garante Revisore esegue verifiche sulla regolare tenuta della contabilità secondo le norme vigenti, compilando un’apposita relazione annuale che consegna all’Assemblea prima della riunione che ha all’ordine del giorno l’approvazione del bilancio consuntivo d’esercizio. Il Garante Revisore viene eletto dall’Assemblea e dura in carica tre anni.
Art. 10 – Collegio dei Probiviri
Il Collegio dei Probiviri è composto da tre persone elette in assemblea. Dura in carica tre anni.
Decide insindacabilmente entro 30 giorni dalla presentazione del ricorso, sulle decisioni di espulsione e sui dinieghi di ammissione e sulle controversie di cui al successivo art. 14. Le decisioni sono assunte con il parere favorevole della maggioranza dei suoi componenti.
Art. 11 – Patrimonio
Le entrate dell’Associazione sono costituite da:
a) le quote associative dei soci
b) i proventi delle attività sociali
c) oblazioni, lasciti, contributi di enti pubblici o privati, eventuali contributi associativi supplementare ed ogni altro provento previsto dalle vigenti leggi.
E’ vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili od avanzi di gestione sotto qualsiasi forma, nonché fondi, riserve e capitale durante la vita dell’Associazione, salvo che la destinazione o distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre associazioni che per legge, statuto o regolamento hanno le medesime finalità. Gli eventuali utili od avanzi di gestione saranno esclusivamente impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali nonché delle attività a queste direttamente connesse.
Art. 12 – Bilancio
L’esercizio sociale decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno, al termine del quale il Consiglio Direttivo provvede a redigere il bilancio. Il bilancio deve essere redatto in modo da rappresentare la situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell’Associazione distinguendo le attività direttamente connesse da quelle istituzionali. Il bilancio deve essere presentato per l’approvazione all’Assemblea entro i quattro mesi successivi alla chiusura dell’esercizio sociale.
Art. 13 – Scioglimento
In caso di scioglimento dell’Associazione per qualunque causa il patrimonio associativo sarà devoluto ad altre associazioni non lucrative e comunque che operano senza finalità di lucro, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.
Art. 14 – Controversie
I soci e l’Associazione si obbligano a rimettere al Collegio dei Probiviri la risoluzione delle controversie relativamente all’interpretazione delle disposizioni normative o derivanti dalle deliberazioni degli organi dell’Associazione.


