Lo Statuto

Lo statuto de Il Villaggio

STATUTO Il Villaggio ( scarica PDF  )

Art. 1

E’ costituita l’Associazione Il Villaggio, senza fini di lucro. L’Associazione ha carattere e strutture democratiche ed è indipendente da partiti politici, organizzazioni o enti di qualsiasi natura.

La sede dell’ Associazione è fissata in Cagliari, Via Macomer 26 e può essere modificata con delibera del Consiglio Direttivo.

Art. 2 – Principi e Finalità

L’Associazione, senza finalità di lucro, persegue esclusivamente finalità di cooperazione e solidarietà sociale e culturale con lo scopo di conoscere e far conoscere la realtà della sofferenza dei popoli e dei soggetti più emarginati, nonché i valori culturali, umani e religiosi degli altri popoli.

L’Associazione realizza le proprie attività ispirandosi ai seguenti principi:

  • giustizia sociale
  • cultura e rispetto della diversità
  • solidarietà e amicizia tra persone, tra popoli e tra generazioni
  • tutela dell’ambiente e stili di vita ecosostenibili.

L’Associazione si ispira a tali principi innanzitutto nella organizzazione della vita interna, facilitando i rapporti interpersonali e di amicizia e prestando particolare attenzione alle esigenze ed alle problematiche dei giovani.

Art. 3 – Attività

L’Associazione opera nello spirito di indipendenza e imparzialità; a titolo puramente esemplificativo e non esaustivo, svolge le seguenti attività istituzionali:

  • realizzare progetti di cooperazione e solidarietà a favore di soggetti e paesi svantaggiati
  • organizzare iniziative ed eventi, svolgere attività editoriali e di stampa di libri, giornali e di altro materiale utile per sensibilizzare la società civile ai valori ispiratori dell’associazione
  • raccogliere nelle forme opportune e con le garanzie necessarie, i fondi finanziari  ed economici per la realizzazione delle attività istituzionali
  • collaborare con le organizzazioni internazionali e nazionali per realizzare progetti che permettano di eliminare la dipendenza della  popolazione dai centri di potere economico e politico, nazionale ed internazionale

L’Associazione potrà svolgere tutte le attività ed eseguire tutte le operazioni mobiliari ed immobiliari necessarie al raggiungimento degli scopi sociali nel rispetto dei limiti previsti dalla vigente legislazione ed in via strumentale al conseguimento delle finalità sociali.

Art. 4 – Soci

I soci sono ammessi ed esclusi dal Consiglio Direttivo. Possono essere soci le persone fisiche o giuridiche che intendono raggiungere gli scopi sociali, dichiarano di accettare le norme di statuto dell’Associazione e versano le quote associative deliberate dall’Assemblea dei soci.

La qualifica di socio cessa per:

  • dimissioni, da comunicare in forma scritta;
  • espulsione.

In nessun caso il socio cessato avrà diritto al rimborso della quota di adesione e dei contributi pagati.

Ogni socio potrà, in qualunque momento, consultare presso la sede sociale, i bilanci preventivo e consuntivo approvati dall’Assemblea dei soci.

L’associato che venga meno ai propri doveri verso l’Associazione, in caso di  gravi mancanze, incorre nel provvedimento  di espulsione dall’Associazione che viene adottato dal Consiglio Direttivo.

Contro il provvedimento è ammesso ricorso al Collegio dei Probiviri che decide in ultima istanza.

In attesa del giudizio disciplinare, il Consiglio Direttivo può, in casi di particolare gravità, sospendere cautelativamente l’associato dalla carica o dalla condizione di socio per il tempo strettamente necessario per la definizione del procedimento disciplinare.